Statuto Sociale dell’Associazione Poggio Imperiale
Art. 1. E’ costituita l’Associazione Poggio Imperiale, con sede in Firenze, P.le Poggio Imperiale n.1, presso l’Educandato Statale della SS. Annunziata.
Art. 2. L’Associazione ha lo scopo di mantenere i rapporti di amicizia e di solidarietà iniziatisi nella scuola fra gli studenti iscritti all’Educandato Statale della SS. Annunziata al Poggio Imperiale.L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità culturali, di solidarietà e beneficenza. A tale fine l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività: promuovere riunioni periodiche, favorire gli incontri fra membri dell’Associazione per esaminare, discutere temi culturali, formativi, sociali ed economici, nonché promuovere iniziative culturali e sociali, nonché benefiche, anche in ambito internazionale; redigere un Notiziario di informazioni e diffondere periodicamente un elenco aggiornato dei Soci; mantenere continuativi rapporti con l’Educandato in genere ed il Consiglio di Amministrazione del medesimo in particolare; svolgere ogni altra iniziativa utile al raggiungimento delle finalità dell’Associazione, sia quelle sopra enunciate, sia altre che comunque rientrino nello spirito e nelle finalità generali.
L’Associazione potrà aderire ad altre Istituzioni anche internazionali, che perseguano analoghi scopi.
Art. 3. L’Associazione può avere sezioni in altri Comuni dove risieda un numero considerevole di iscritti, definito dal Regolamento di cui all’art. 20. La costituzione delle sezioni deve essere approvata dall’Assemblea ordinaria dei Soci.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito: a) dall'eventuale fondo di dotazione risultante all’atto di entrata in vigore del presente Statuto; b) da lasciti, legati e donazioni di beni di qualsiasi natura che potranno pervenire all’Associazione, nonché dei contributi che non rientrino in quelli stabiliti dall’art. 9 del presente Statuto. Le disponibilità finanziarie eccedenti il normale fabbisogno dell’Associazione devono, a cura del Consiglio, essere investite in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato. In caso di eventuale scioglimento dell’Associazione, il patrimonio in denaro sarà destinato a scopi benefici, mentre i beni ed i documenti verranno acquisiti dall'Educandato Statale della SS. Annunziata.
Art. 4. Il patrimonio documentale e materiale dell'Associazione deve essere conservato presso la sede della stessa e ne è responsabile il Consiglio di Amministrazione in carica. Alla fine del triennio di governo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente consegnerà al nuovo eletto, che ne accetterà la consegna, il patrimonio di cui sopra.
Art. 5. L’Associazione si compone esclusivamente di membri individuali distinti in tre categorie: Soci effettivi, ex alunne/i dell’Educandato Statale della SS. Annunziata di Firenze; Soci onorari nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto. Soci aderenti nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.
Art. 6. La qualifica di Socio effettivo si acquista presentando domanda al Consiglio di Amministrazione, il quale si pronuncerà a maggioranza assoluta dei voti presenti ed a suo insindacabile giudizio.
Art. 7. La qualifica di Socio onorario può essere conferita dal Consiglio di Amministrazione a persone che abbiano acquistato particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione. La qualifica di Socio aderente può essere conferita dal Consiglio di Amministrazione a persone che con la loro opera abbiano fornito una collaborazione utile e continuativa nell'interesse dell'Associazione stessa. Per il conferimento di tale qualifica è necessaria l'approvazione all'unanimità del C.d.A. Sia i Soci onorari che i Soci aderenti non possono essere eletti per ricoprire cariche sociali.
Art. 8. La qualifica di Socio si perde per recesso volontario, per decadenza o per esclusione pronunciata dall’Assemblea. Il recesso volontario deve essere notificato almeno un mese prima dell’inizio del nuovo anno sociale e non libera il Socio dagli impegni da lui presi antecedentemente all’anno in cui notifica il recesso.
Art. 9. I Soci effettivi sono tenuti al pagamento di una quota annua di associazione, il cui ammontare è stabilito annualmente dall’Assemblea. Il Consiglio delibera sulla decadenza dei Soci morosi.
Art. 10. L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, ad eccezione dell’anno 1995, di prima costituzione dell’Associazione, che ha inizio dalla data dell’atto costitutivo.
Art. 11. Entro il 30 giugno di ogni anno deve essere convocata l’Assemblea generale ordinaria dell’Associazione, per l’approvazione della relazione morale, del conto consuntivo, della relazione dei revisori dell’esercizio chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente e del preventivo. L’Assemblea ordinaria provvede pure alla nomina degli scrutatori che dovranno procedere allo spoglio delle votazioni per corrispondenza delle cariche sociali secondo quanto è previsto dal successivo art. 16.
Art. 12. L’Assemblea generale ordinaria di cui all’articolo precedente nomina nell’ambito dei Soci, cinque revisori dei conti e probiviri i quali durano in carica un triennio. Ad essi spetta: rivedere i conti, vigilare sull’osservanza dello statuto, raccogliere le segnalazioni o reclami dei Soci, risolvere, quali arbitri amichevoli compositori, tutte le controversie tra i Soci e l’Associazione.
Art. 13. L’Assemblea generale ordinaria può essere convocata quando il Consiglio lo ritenga opportuno, oppure quando ne venga fatta richiesta scritta, con motivato ordine del giorno, dai revisori dei conti o da almeno un decimo dei Soci effettivi. Negli ultimi due casi l’Assemblea straordinaria deve essere convocata non oltre due mesi dalla data della richiesta. L’Assemblea sarà convocata, mediante avviso scritto, di regola da spedirsi almeno otto giorni prima della data stabilita. Gli avvisi di convocazione ed ogni altra comunicazione, saranno spediti al domicilio dichiarato dal Socio.
Art. 14. L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente. Il relativo verbale è redatto dal Consigliere Segretario. L’Assemblea, se lo ritiene opportuno, può eleggere un Presidente Onorario tra i Soci effettivi ed onorari segnalatisi per particolari benemerenze.
Art: 15. In deroga all'art. 14 si elegge a Presidente onorario dell'Associazione Poggio Imperiale, S.M. Maria José di Savoia, ex Regina d'Italia, che affianca il Presidente onorario eletto dall'Assemblea.
Art. 16. Per validità dell’Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è richiesta la presenza in proprio o per delega di almeno un terzo dei Soci effettivi; ogni Socio non potrà essere portatore di oltre due deleghe. In seconda convocazione le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti, eccezione fatta per quelle in cui si debba deliberare sulle modifiche dello Statuto; in tale caso è richiesta la presenza di almeno un quarto dei Soci e la maggioranza dei due terzi dei votanti. Il Socio avrà facoltà di delegare altro Socio a rappresentarlo nelle riunioni delle Assemblee e ad esercitare per lui il diritto di voto. Il diritto di voto alle Assemblee sarà consentito solo ai Soci in regola con i versamenti dei contributi sociali.
Art. 17. Il governo dell’Associazione è affidato ad un Consiglio di Amministrazione costituito da 15 Soci effettivi di cui n. 8 con anzianità dalla frequenza presso l’Educandato superiore a 25 anni, eletti con votazione anche per corrispondenza, secondo le modalità che verranno fissate dal regolamento di cui all’art. 20, oltre ad un rappresentante eletto in seno a ciascuna sezione regolarmente costituita. In caso di parità è eletto il Socio più anziano per iscrizione, e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 18. Il Consiglio, designa nel proprio seno un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario, un Tesoriere.
Il Presidente presiede l’Assemblea ed il Consiglio; ha la rappresentanza sociale e la firma sociale nei confronti dei terzi e delle pubbliche amministrazioni. Egli può delegare la firma sociale ad un altro membro del Consiglio.
Tutte le cariche sono gratuite.
Art. 19. Il Consiglio, convocato dal Presidente, che lo presiede, con le modalità di cui all’art. 13, dovrà riunirsi periodicamente in via ordinaria almeno ogni quattro mesi, e ogni qualvolta uno o più dei suoi componenti lo richieda. I membri eletti che risultano assenti, senza giustificato motivo a metà delle riunioni di un anno, decadono dall’ufficio.
Art. 20. Il Consiglio delibera validamente, sulle questioni all’ordine del giorno, quando sia presente non meno della metà dei suoi componenti. Le votazioni avvengono per scrutinio segreto quando si tratti comunque di questioni personali o quando venga richiesto da uno dei presenti.
Art. 21. Il Consiglio è autorizzato ad emanare uno speciale regolamento per l’attuazione del presente Statuto, vincolante per tutti i Soci.
Firenze, 20 marzo 1999.
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